FROSINONE – Contributi canoni locazione, come presentare le domande
Il Comune di Frosinone rende noto che la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta Regionale n. 533 del 5 Agosto 2014, pubblicata sul B.U.R. Lazio n° 64, supplemento n. 2, del 12 Agosto 2014, ha approvato i criteri e le modalità di ripartizione del fondo regionale per la concessione di contributi integrativi ai conduttori meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili.
Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e per i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO:
Il Comune accoglie le domande dei richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
b) cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;
c) residenza anagrafica nell’immobile e nel comune cui si riferisce l’annualità del bando (anno 2013);
d) titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10;
e) non avere ottenuto, per la stessa annualità, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa.
In considerazione della riduzione dei finanziamenti statali e della possibilità per le regioni di individuare le priorità di utilizzo delle risorse assegnate anche in deroga al decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 giugno 1999, si ritiene opportuno limitare l’accesso a determinate categorie di beneficiari in condizioni di particolare debolezza sociale.
Pertanto potranno essere accolte ai fini dell’assegnazione del contributo, ESCLUSIVAMENTE le domande dei conduttori di alloggi in locazione appartenenti ad una delle seguenti categorie di cittadini:
· Titolari di pensione;
· Lavoratori dipendenti e assimilati;
· Lavoratori sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento nel corso dell’anno a cui si riferisce il canone di locazione dichiarato e che alla data di pubblicazione del bando comunale siano ancora in attesa di occupazione;
· Famiglie numerose monoreddito con almeno tre figli a carico.
PER OTTENERE IL CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ANNO 2013 OCCORRE:
§ essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l’anno 2013 o per eventuali frazioni di anno;
§ avere un reddito annuo relativo al 2013 che, calcolato con il metodo ISEE.fsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti), non sia superiore € 8.000,00 (ottomila), rispetto al quale il canone di locazione deve avere una incidenza superiore al 24% (fascia A);
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.C.M. 242/01 è richiesta attestazione ISEE del nucleo familiare aggiornata ai redditi percepiti nell’anno di riferimento del bando (anno 2013).
L’ISEE.fsa si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2001 e loro s.m.e i.) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.e i.).
Ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l’abitazione in locazione di cui all’art. 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/2001.
La determinazione dell’ISEEfsa risulta dalla seguente formula:
ISEEfsa = (ISEE x coeff. Nucleo + canone) / coeff. Nucleo.
Nel caso in cui il richiedente dichiari il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a “zero”, l’erogazione del contributo è possibile soltanto se alla domanda di contributo è allegata la certificazione dei servizi sociali attestante l’assistenza economica al soggetto richiedente da parte delle medesime strutture del Comune, oppure in presenza di autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento.
Nella fascia di “reddito zero” sono compresi tutti i soggetti che dichiarano un reddito imponibile pari a zero, ovvero che dichiarano un reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo.
Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione registrati, al netto degli oneri accessori.
L’importo del contributo da assegnare sarà determinato come segue:
Canone annuo meno il 24% del reddito ISEEfsa e comunque fino ad un massimo di € 3.098,74.
Il contributo, non potrà comunque superare l’importo del canone annuo. Qualora nel corso dell’anno in cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione.
Gli stessi allegati alla domanda sono prodotti nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro alloggio del Comune.
Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trsferito nell’annualità di riferimento del bando la propria residenza in altro Comune, l’interessato potrà optare per una sola domanda ed il contributo sarà erogabile solo in realzione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.
I richiedenti dovranno allegare alla domanda:
1. attestazione ISEE riguardante il nucleo familiare riferita ai redditi percepiti nell’anno 2013;
2. copia del contratto di locazione registrato relativo all’anno 2013 ed attestazione di versamenti dell’imposta di registro ( Mod. F23);
3. copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2013;
4. in caso di morosità, delega di pagamento al proprietario dell’immobile del contributo spettante o parte di esso fino a concorrenza di quanto dovuto, in applicazione dell’art. 11, comma 3, della Legge n. 431/1998, come modificato dall’art. 7, comma 2bis, della Legge n. 269/2004;
5. fotocopia del documento di identità e, per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia della carta o del permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
6. in caso di reddito “zero”, certificazione dei servizi sociali attestante l’assistenza economica da parte delle medesime strutture del Comune o autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento.
Spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese.
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata unicamente su modelli messi a disposizione dal competente ufficio comunale sito in Via Armando Fabi e dovrà pervenire a mezzo posta con raccomandata A.R. da inviare al Comune di Frosinone – Piazza VI Dicembre – 03100 – Frosinone, entro e non oltre il termine perentorio del 28 Ottobre 2014 (farà fede la data di spedizione postale), pena l’esclusione dal contributo.
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.
Conclusa l’istruttoria delle domande pervenute verrà predisposta una graduatoria provvisoria, a seguito della quale è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati.
Il Comune al termine della presentazione dei ricorsi, provvede alla formazione della graduatoria definitiva che verrà trasmessa alla Regione Lazio entro il 15.03.2015.
L’effettiva erogazione in favore degli eventi diritto avverrà secondo i criteri e la tempistica prevista nell’allegato A della Delibera Regionale n. 533 del 5 Agosto 2014, SENZA POSSIBILITA’ DI ANTICIPAZIONE FINANZIARIA DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI FROSINONE.
Qualora il contributo assegnato dalla Regione Lazio sia inferiore al totale del contributo spettante indicato nella graduatoria definitiva, il Comune si avvale della facoltà di erogare ai soggetti beneficiari percentuali inferiori al 100% del contributo spettante.
Qualora inoltre la Regione Lazio riduca considerevolmente il contributo da assegnare ai beneficiari, il Comune si avvale della facoltà di individuare criteri atti a favorire i richiedenti che versino in condizioni economiche più disagiate.
Il contributo comunale non sarà comunque erogato ai beneficiari per un importo inferiore ad € 100,00.