REGIONE – Riordino funzioni provinciali non fondamentali, una proposta di modifica da Abbruzzese

“Ho presentato, oggi, una proposta di legge per la modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 concernente, il riordino delle funzioni provinciali non fondamentali. Questo provvedimento rappresenta una risposta importante ai problemi di riorganizzazione degli enti di area vasta soprattutto in materia di polizia provinciale e vigilanza ittico-venatoria anche in funzione di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica”. Lo ha dichiarato Mario Abbruzzese, consigliere regionale di Forza Italia del Lazio e presidente della Commissione Speciale Riforme Istituzionali.

“ La Giunta Regionale ha deliberato l’attivazione della Convenzione con le Province per avvalersi della collaborazione della Polizia Provinciale nelle attività di vigilanza e di controllo del patrimonio faunistico e ambientale del Lazio, a fronte di un contributo di 250.000 euro in due annualità alle Province da erogare per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione.

Inoltre, la Legge Regionale 17/2015 non prevede alcun specifico riferimento alle attività relative alla vigilanza ittica e venatoria. Il precedente regime di conferimento di funzioni e di deleghe incideva direttamente sulla competenza alla funzione amministrativa, per cui le province ne assumevano per volontà dell’ente titolare che le conferiva e/o delegava la diretta competenza, salvo regolazione interna del rapporto. Per effetto della legge 56/2014, perché possa essere legittimata una specifica delega di competenza regionale, oltre alla necessità di prevedere risorse congrue come stabilisce la recente giurisprudenza costituzionale (sent. C.C. n. 188 del 24.07.2015 e n. 10 del 29.01.2016) è indispensabile che la Regione legiferi in materia, salvo poi definire i rapporti attraverso disciplinare di regolazione.

Fino a quando ciò non si verifichi (come invece è stato fatto correttamente, ad esempio, per le politiche sociali (art. 7, co. 3, legge n. 17/2015), le regioni possono avvalersi delle province, ma non più delegare le competenze, ciò significa che ci si muove nel quadro delle convenzioni di avvalimento, nel qual caso le province possono rappresentare unicamente un service di attività della Regione nella gestione delle funzioni, con una convenzione regolatoria dei rapporti, me in nessun caso la responsabilità giuridica può transitare in capo all’ente di area vasta, senza un intervento legislativo delegante.

In altre parole e a titolo di esempio, nell’ambito di un rapporto convenzionale regolatorio, si può trasportare un esemplare di fauna protetto nel ricovero di Sabaudia, a fronte della certificazione della spesa per l’utilizzo del mezzo, e per l’impiego pro quota del personale, con relativo rimborso da parte della Regione, ma in nessun caso la provincia può essere giuridicamente responsabile del servizio e ciò anche se per assurdo fosse siglata la convenzione approvata dalla Giunta Regionale, posto che tale atto sarebbe in contrasto con norme imperative.

E’ pertanto indispensabile, al fine di una corretta definizione delle procedura di delega, di predisporre proposta di integrazione all’art. 7 della legge regionale 17/2015”. Ha concluso Abbruzzese.

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