CASSINO – Comune, una interrogazione sulle posizioni organizzative: l’assessore Leone spiega

L’assessore alle Politiche Sociali e Personale, Benedetto Leone (nella foto) ha fornito un ulteriore chiarimento in merito alla gestione delle posizioni organizzative del comune di Cassino. Rispondendo ad una interrogazione dell’opposizione il componente della giunta d’Alessandro ha precisato: “Con la deliberazione n. 68 approvata dalla Giunta Comunale il giorno 03/03/2017, è stato istituito l’Albo dell’Area delle Posizioni Organizzative ed è stato approvato il relativo Regolamento in attuazione di una dei principi cardine del Piano triennale di prevenzione della corruzione il quale impone la progressiva rotazione degli incarichi, al fine di evitare la trasformazione degli incarichi funzionali in posti di potere. Inoltre, abbiamo stabilito che almeno i due terzi dell’orario vada svolto in ufficio all’interno della fascia di servizio che coinvolge tutti i dipendenti, dalle 8 alle 14 tutti i giorni e dalle 14,30 alle 17,30 durante il rientro pomeridiano previsto il martedì e il giovedì.Un terzo dell’attività va smaltito in flessibilità al di fuori di questi orari per assicurare un servizio ancora più efficiente e veloce”

In merito alle domande poste nella interrogazione, Leone chiarisce che: “i criteri oggettivi menzionati nell’atto deliberativo sono quelli stabiliti dall’art. 6 del Regolamento e dall’Allegato A) di esso. Il concetto di oggettività non significa esclusione di ogni valutazione, ma semplicemente che ogni candidato al conferimento dell’incarico di Funzionario Responsabile di Posizione Organizzativa verrà valutato sulla base di quei criteri menzionati e non su altre possibili ipotesi non codificate. Del resto la procedura per la individuazione del Funzionario P.O. non comporta alcuna modifica del contratto di lavoro, ma determina una temporanea e provvisoria assegnazione di maggiori responsabilità all’interno dello stesso rapporto di pubblico impiego. Inoltre i punteggi di cui all’allegato A) rappresentano l’indicizzazione di una valutazione fatta dal Dirigente, che è l’unico soggetto preposto ad essa, e come tutte le espressioni numeriche di una valutazione rappresentano i valori massimi che possono essere assegnati ad ognuno dei criteri ivi indicati, al fine di evitare che ci siano scelte soggettive e che ogni giudizio rappresenti una valutazione ponderata ed equilibrata di tutti i parametri di valutazione. Resta inteso che ogni valutazione parte da zero nel suo minimo e può raggiungere il valore massimo esplicitamente stabilito per quel determinato criterio. Non esistono valutazioni fisse, ogni valutazione è di per se stessa una graduazione di valori tra un minimo ed un massimo. Poiché per conseguire il passaggio o l’assegnazione in categoria D è indispensabile il requisito minimo della laurea, sostituibile, in sede di prima applicazione del CCNL 1999 dal diploma di scuola media superiore per quei dipendenti che avessero già maturato, a quella data, almeno cinque anni di servizio di ruolo nella categoria C), tali titoli essendo requisiti essenziali per il conseguimento di essa categoria D non sono valutabili. Insinuare poi che un dirigente non è in grado di valutare le capacità manageriali, gestionali, ecc. del candidato che non ha mai ricoperto incarichi di posizione organizzativa, significa pretendere che siano sempre gli stessi soggetti ad assumere le funzioni di posizione organizzativa e smentire il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione le cui linee guida sono state elaborate dall’ANAC. Del resto uno dei compiti principali del Dirigente è quello di valutare i propri collaboratori e se non sono in grado di farlo vorrebbe dire che non sono in grado di fare i Dirigenti!

Ogni qualvolta un soggetto si propone di partecipare ad una selezione, sia essa di lavori pubblici, sia essa di progettazione, sia essa di pubblico concorso deve dichiarare di conoscere ed accettare le condizioni poste dal bando: non si comprende come tale principio essenziale non possa essere valido per una selezione informale per la individuazione dei soggetti da iscrivere all’Albo dell’Area delle posizioni organizzative. Del resto chi ritiene che quel bando sia illegittimo può impugnarlo denunciandone le illegittimità. Infine, a giudizio della Giunta Comunale il Regolamento approvato è pienamente conforme all’art. 25 del D. Lgs. N. 150/2009, perché uno dei requisiti essenziali è rappresentato proprio dalla esistenza di valutazione positiva del lavoro svolto dal pubblico funzionario che aspira all’assegnazione di incarichi di maggiore responsabilità.

Da ora in poi le scelte saranno ‘oggettive’, e non come in passato, dove ad esempio da assessore mi sono ritrovato un geometra (ex. Posizione Org.) negli uffici dei servizi sociali, forse chi ci ha preceduto ha pensato che non c’è differenza tra geometra e un assistente sociale. Questo giusto per far capire alla città, la confusione sul personale che abbiamo trovato in questi mesi”. Ha concluso Leone

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