SORA – Traversa di sbarramento mobile sul Liri, arriva l’assoluzione per l’ex sindaco Tersigni
Assolti perché il fatto non sussiste.
L’ex Sindaco di Sora Ernesto Tersigni (in foto), l’Ing. Luigi Urbani e l’Ing. Antonio Sperduti quali responsabile del procedimento e direttore dei lavori, Ferdinando Ferrara e Bruno Degrada quali titolare dell’impresa appaltatrice e progettista dei lavori, in merito alla vicenda della diga, sono stati tutti assolti dal Tribunale di Cassino, giudice dott.ssa Trotta, dai reati che erano stati loro contestati per avere occupato arbitrariamente l’alveo del Fiume Liri e realizzato la traversa di sbarramento mobile all’altezza del ponte di Vaughan in parziale difformità dal progetto iniziale.
La vicenda risale all’estate del 2014 quando il Comune di Sora attraverso la Regione Lazio e con il contributo dei fondi comunitari ha dato inizio ai lavori per la realizzazione dell’opera per poi portarla a termine alla fine del 2015, nel corso dei quali ha visto i numerosi interventi dell’Ardis – quale organo preposto della Regione Lazio al controllo e alla difesa del suolo – al fine del rilascio dei preventivi nulla osta ed anche della definitiva Concessione demaniale, per poi concludersi con l’inaspettato ed improvvido dietro-front dell’Ardis stessa con l’avvio del procedimento per la revoca della concessione e addirittura con la diffida al Comune di Sora di demolire l’opera eseguita e ripristinare l’originario stato dell’alveo del fiume.
Ebbene, la difesa degli imputati – nell’ordine gli Avv.ti Ezio Tatangelo, Francesco Savona e Andrea Porcu – è riuscita a dimostrare, sulla base degli stessi atti procedimentali susseguitisi nel corso dei lavori di realizzazione della traversa di sbarramento (impropriamente definita “diga”), che l’inizio dei lavori era stato formalmente comunicato alla Regione per cui non poteva sostenersi che vi fosse un’occupazione intenzionale del bene demaniale finalizzata al profitto; e che nessuna difformità al progetto iniziale vi era mai stata, ma solo degli interventi in corso d’opera in ottemperanza proprio di quelle prescrizioni che venivano di volta in volta imposte dai responsabili dell’Ardis e assentite con i loro nulla-osta.
Insomma il convincimento del Giudice si è formato sulla semplice disamina degli atti amministrativi depositati dalla difesa, prima ancora dell’apertura del dibattimento, ai sensi dell’art.129 cpp., senza dunque la necessità di una istruttoria dibattimentale.
Quella della “diga” è stata una vicenda – e forse lo sarà ancora dopo questa sentenza – così l’avvocato Tatangelo – oggetto di una forte strumentalizzazione politica durante le ultime elezioni amministrative, da parte di tutti coloro che tanto applaudivano alle determinazioni dell’Ardis, imprudentemente e disinvoltamente sottovalutandone le conseguenze economiche, che avrebbero, infatti, visto il Comune esporsi sia per la restituzione di un finanziamento comunque erogato e speso, sia per tutti quegli oneri che avrebbe dovuto impegnare per l’abbattimento delle opere realizzate e riportare al suo stato originario il corso d’acqua.
Chissà se, almeno con la sentenza di oggi, qualcuno sotto sotto tirerà un sospiro di sollievo!