BOVILLE ERNICA – Cittadinanza iure sanguinis: dal Comune provvedimenti limitativi

Attribuzione della cittadinanza italiana iure sanguinis, ovvero la trasmissione per discendenza diretta (paternità o maternità) da parte di chi è cittadino italiano: il Comune di Boville Ernica stabilisce i termini per la conclusione del procedimento fissandoli in 180 giorni e fornisce l’atto di indirizzo all’ufficiale di stato civile e alla Polizia locale per gli accertamenti.

La delibera adottata dalla Giunta si prefigge anche l’obiettivo di porre un freno al facile riconoscimento iure sanguinis – in virtù di due sentenze della Corte d’Appello di Roma e delle linee di indirizzo fornite dalla Prefettura di Prato – ai brasiliani con avi italiani che abbiano ottenuto cittadinanza brasiliana a seguito della Grande naturalizzazione del 1889, che ebbe come conseguenza la perdita della cittadinanza italiana. Motivo per cui verrà data priorità alle pratiche nelle quali sia vantata discendenza da antenato non interessato dalla Grande naturalizzazione, senza rigettare le istanze ma segnalando di tener conto delle sentenze della Corte di appello Roma.

La Giunta municipale ha quindi deliberato: “di determinare in 180 giorni il termine per la conclusione del procedimento amministrativo; di stabilire che il termine stesso può essere sospeso per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni; che gli accertamenti possono essere eseguiti solo se il richiedente è residente nel Comune in cui è stata richiesta la trascrizione dell’atto di nascita; di dare priorità alle pratiche di cittadinanza iure sanguinis nelle quali sia vantata discendenza da dante causa non interessato dalla Grande naturalizzazione, senza rigettare le altre istanze ma segnalando la presenza degli orientamenti giurisprudenziali sopra citati e della necessità di conoscere gli esiti in sede di giudizio in Cassazione; di stabilire che gli accertamenti anagrafici debbano essere compiuti esclusivamente dalla Polizia locale che dovrà altresì verificare che nelle case adibite a dimora abituale sussistano le condizioni di vivibilità previste dalla legge e non si vi siano situazioni di assembramento vietate dalla attuale normativa anti-Covid19”.

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