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lโordinanza firmata dal Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli relativa allโapplicazione delle misure di prevenzione del rischio per incendi boschivi, in previsione del periodo di massima pericolositร (15 giugno – 15 ottobre 2024, come da indicazioni fornite dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare). Gli incendi boschivi e/o di interfaccia urbano-rurale provocano infatti gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio, rappresentando un concreto grave pericolo per la pubblica e la privata incolumitร .
Dal 15 giugno 2024 al 15 ottobre 2024, dunque, รจ vietato, nelle aree a rischio di incendio boschivo e in quelle ad esse immediatamente limitrofe (aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno, terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi): accendere fuochi di ogni genere; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; gettare o porre a terra qualsiasi materiale acceso o allo stato di brace; compiere azioni o operazioni che, comunque, possano creare pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attivitร pirotecnica; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilitร non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio, i mezzi di soccorso e i mezzi per le attivitร agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
Nellโordinanza sono precisate le disposizioni anche per gli Enti proprietari o concessionari delle strade, proprietari o concessionari delle reti ferroviarie, concessionari di reti idriche, fognarie e depuratori e i Consorzi di bonifica, per gli Enti gestori della rete elettrica, nonchรฉ per i proprietari di attivitร produttive e/o commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilitร ubicate nelle aree a rischio di incendio boschivo o in quelle ad esse immediatamente limitrofe. Precisate anche le disposizioni in materia di attivitร pirotecnica. Nellโordinanza, inoltre, sono illustrati gli obblighi di realizzazione delle fasce protettive, i divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali, i divieti di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione, unitamente alle disposizioni per la gestione delle aree boscate e delle attivitร turistiche e ricettive.
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti indicati comporterร l’applicazione delle sanzioni, ivi incluse le sanzioni penali, giร previste dalle vigenti normative. Ogni altra violazione delle disposizioni dellโordinanza per la quale non sia giร prevista una specifica sanzione, รจ punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Per quanto non disposto con lโordinanza, si rinvia a quanto disposto con il โPiano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 โ 2025โ approvato con D.G.R. del Lazio 228/2023.