SORA – 5 Stelle: Sia garantita la permanenza del Commissariato
Recentemente ha suscitato un certo clamore mediatico la possibilità che il Commissariato della P.S. venga trasferito da Sora ad Isola Del Liri. Al riguardo è necessario svolgere alcune precisazioni. Innanzitutto, non vi è alcun dubbio che la presenza del Commissariato sia un valore aggiunto per la città, tenuto conto del fatto che Sora è stata oggetto di numerosi furti soprattutto nelle zone periferiche, si pensi ad esempio a S. Vincenzo Ferreri o a Val Francesca e non solo. Esso svolge anche una funzione di tutela per i cittadini e di deterrenza nei confronti dei malfattori. Tuttavia, è necessario bilanciare alcune esigenze, da un lato, vi è quella di garantire al personale in servizio una sede decorosa dell’attività svolta, dall’altro si cercare di trovare la soluzione meno dispendiosa per le tasche dei sorani.
Per risolvere tale problema, che risale nel tempo, è apparso quanto meno irrituale rivolgersi, in questo frangente, direttamente al Ministro dell’Interno per evitarne il trasferimento. Va bene vagliare tutte le possibili strade per salvare la sede del Commissariato, ma probabilmente era necessario agire con maggiore determinazione ed energia per tempo. Senza voler alimentare inutili polemiche, da semplici cittadini l’augurio è che si riesca a garantire – possibilmente a costi sostenibili ed accettabili per la cittadinanza – la permanenza del Commissariato a Sora e fornire degli ambienti di lavoro confortevoli a coloro che rischiano la vita per garantire al sicurezza.
La possibilità di utilizzare anche in questo caso, come per il centro anziani, lo strumento del contratto di disponibilità desta forti perplessità.
Il contratto di disponibilità è stato introdotto dal D.L. 1/2012 cosiddetto “cresci Italia” e convertito nella L. 27/2012. Pur essendo previsto per facilitare le forme di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) e permettere alle Pubbliche Amministrazioni di reperire i fondi necessari presso i privati, non è mai riuscito ad affermarsi. Infatti, ad oggi, sono pochissimi i contratti di questo tipo sottoscritti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Con il contratto di disponibilità: “…. sono affidate, a rischio e a spesa dell’affidatario (il privato), la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio” e tutto ciò a fronte del pagamento di un canone. L’impiego di tale strumento esula dai vincoli del patto di stabilità e non viene considerato spesa pubblica quando l’impresa privata si assume il “rischio di costruzione dell’opera”, e alternativamente, o il “rischio di disponibilità” o il “rischio di mercato”. Senza scendere in ulteriori tecnicismi, si deve specificare dal punto di vista contabile che la corretta ripartizione dei rischi tra pubblico e privato permetterà di contabilizzare le spese relative all’investimento off balance (fuori bilancio), mentre il canone graverà sulle spese correnti. In assenza di tale corretta ripartizione dei rischi l’operazione dovrà essere qualificata come operazione di indebitamento del Comune.
La normativa vigente non prevede uno schema ben definito del contratto, secondo l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti con la delibera n. 66 del 31 maggio 2012,: “…. il corretto inquadramento dell’operazione di PPP, anche ai fini contabili di ciascuna operazione, non può che scaturire da un’attenta valutazione, caso per caso, delle singole fattispecie.”. Di fatto le eventuali ripercussioni sul bilancio comunale dipenderanno dalla meticolosità con cui verrà redatto il capitolato prestazionale del bando di gara e dalla precisione delle clausole contrattuali.
Ciò considerato non si può non tener conto che l’Amministrazione Tersigni ha già fatto ricorso a tale tipologia di contratto per il Centro Anziani e ha bandito la gara per l’appalto con finanziamento tramite terzi per la pubblica illuminazione. Tali operazioni, rientranti nell’ambito più generale del partenariato pubblico-privato, impegneranno il bilancio comunale per periodi temporali estremamente lunghi (20 anni) e i notevoli canoni che il Comune sta già versando (per il Centro Anziani) o che sarà tenuto a pagare al futuro aggiudicatario della gara per la pubblica illuminazione irrigidiranno la spesa corrente riducendo lo spazio per altre decisioni di spesa.
Come già evidenziato da innumerevoli pronunciamenti delle magistrature amministrativa e contabile, da vari provvedimenti dell’ANAC e dall’ampia letteratura in materia di concessioni (sia di servizi che di costruzione e gestione), il ricorso agli schemi di partenariato pubblico-privato deve trovare la sua ragion d’essere nell’ottimale allocazione dei rischi tra l’Ente pubblico e il concessionario. Solo grazie a tale allocazione è possibile rendere più conveniente l’utilizzo dello strumento del partenariato rispetto a quello rappresentato dalla tradizionali procedure tradizionali per la realizzazione di opere pubbliche o per l’acquisizione di servizi.
In caso contrario, il ricorso al partenariato, che pure sconta alcuni specifici costi maggiori rispetto a quelli della procedura tradizionale di appalto (ad es. una maggiore complessità per la predisposizione del contratto e per la sua successiva gestione) può rivelarsi nel tempo meno conveniente dell’appalto tradizionale.
I contratti di partenariato pubblico-privato non devono pertanto costituire un mero strumento per realizzare opere quando le casse comunali non consentono di effettuare investimenti.
Essi, inoltre, richiedono un costante presidio da parte dell’Amministrazione concedente, con la conseguente necessità di disporre di un’organizzazione comunale in grado di monitorarne la loro evoluzione nel tempo.
Nonostante le valutazioni svolte, questo tipo contratto sembra riscuotere un certo successo proprio a Sora.
Ad ogni buon fine, fermo restando l’opportunità di garantire la permanenza della sede del Commissariato a Sora, si prega di voler valutare altre forme contrattuali per evitare di gravare ulteriormente sulle spese correnti di bilancio o correre il rischio che l’intera operazione venga inquadrata come indebitamento.