MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO – Marciapiedi… con trappola a Porrino, Fare Verde: Ormai perso il conto del denaro pubblico speso

Ci vorra’ il SESTO LOTTO per i marciapiedi di Porrino? Pare proprio di si perche’ e’ prevista dalla normativa vigente la rimozione delle barriere architettoniche che in questo caso impediscono gli spostamenti alle persone con limitata capacità motoria e sensoriale.

Fare Verde Gruppo di Monte San Giovanni Campano ha oramai perso il conto del denaro pubblico speso per costruire i marciapiedi e le relative barriere architettoniche. Marciapiedi tutti regolarmente pagati ai numerosi progettisti, alle ditte che li hanno realizzati e a chi li ha collaudati come in una maledizione che identifica le persone meno fortunate con il target di trappole create senza alcuno scrupolo professionale.

In buona sostanza nella frazione di Porrino e’ stato costruito un marciapiede in discesa e alla fine della discesa c’e’ la trappola per diversamente abili e per ipovedenti. Uno scalino alto piu’ di 40 centimetri che finisce in una sorta di depressione del terreno. Poco prima della trappola, in stile guerra del Vietnam, non c’e’ neppure lo spazio per girare la carrozzina e nella bene augurata ipotesi che il diversamente abile si rendesse conto di poter rovinare in quel fosso per tornare dietro dovrebbe procedere in retromarcia.

Una chiara e indiscussa cattiva progettazione con tanto di mancanza di buonsenso che preclude il transito ai diversamente abili e crea pericolo per una vera e propria trappola dedicata agli ipovedenti a fronte delle cifre a 5 zeri spese per realizzare marciapiedi e relative barriere architettoniche a Porrino. Opera pubblica che può essere presa sicuramente come esempio di tutto quello che NON si deve fare nella progettazione, nella direzione dei lavori e nel collaudo.

Fare Verde a questo punto ritiene auspicabile lo stanziamento di denaro pubblico per il SESTO lotto dedicato a quei marciapiedi in modo da poter abbattere le barriere architettoniche insormontabili create con tanta superficialita’ dai progettisti “di provata esperienza” scelti dal Comune per realizzare quella magnifica opera pubblica.

Nel frattempo pero’ si consiglia ai tecnici progettisti, ai vari direttori dei lavori e ai collaudatori di dare una sbirciatina alle leggi dello STATO che in questo caso prevedono:

La dichiarazione di inagibilita’ dell’opera realizzata (in questo caso il marciapiede), sanzioni per il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza.

A tal proposito si trascrivono quegli articoli di quelle leggi che evidentemente non hanno nessun valore a Monte San Giovanni Campano dove nell’immaginario collettivo della popolazione oramai sono vigenti leggi proprie emanate direttamente dal Feudatario.

In Italia, invece, quando si realizzano le opere pubbliche ci sono alcune leggi da rispettare che prevedono sanzioni per chi non ne tiene conto:

– Sanzioni previste a carico del progettista, del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori e del collaudatore ai sensi dell’Art.82.7 del DPR 380/2001 (Codice dell’edilizia).

– Responsabilità del progettista per falsa asseverazione ai sensi dell’Art. 21 DPR 503/96 e per omissione nella relazione prevista nell’Art. 20, comma 1 e 2 della precisa indicazione “degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti” per l’eliminazione delle barriere percettive per i disabili visivi.

– Possibile declaratoria di nullità ex Art. 1418 C.C dei contratti di appalto i cui capitolati non prevedano l’eliminazione delle barriere percettive, con conseguente responsabilità contabile degli estensori dei capitolati.

– Responsabilità dinanzi alla magistratura contabile per i danni derivanti dai maggiori oneri conseguenti ad una tardiva messa a norma di opere eseguite in violazione della normativa sull’eliminazione delle barriere percettive per i disabili visivi.

– Poiché la mancata eliminazione delle barriere architettoniche e percettive configura certamente una situazione di discriminazione delle persone con disabilità visiva rispetto a quelle normodotate, può essere promosso a tale titolo ricorso al Tribunale competente ai sensi della Legge 1 marzo 2006, n. 67 (Artt. 3 e 4). A parte il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), l’ultimo testo in ordine di tempo che se ne occupa specificamente in relazione agli edifici e spazi pubblici è il Regolamento emanato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, di cui riportiamo qui di seguito soltanto i commi che concernono l’argomento trattato.

– Art. 1.2, lettera c): Sono da considerare barriere architettoniche, e quindi da superare, “la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. Questa norma riproduce letteralmente quanto già disposto dall’Art. 2, A), c) del D.M. del 14 giugno 1989 n. 236 (Ministero dei Lavori Pubblici).
–  Art. 1.3: “Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l’accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell’intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all’uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI”.

Il buon cittadino è quello che non può tollerare nella sua patria un potere che pretende d’essere superiore alle leggi.
(Cicerone)

 

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